1. Le universita' considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze i documenti contabili di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 10, comma 1, con le modalita' e le procedure informatizzate definite dai Ministeri, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
2. Le universita' non considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), con le modalita' e le procedure informatizzate definite dal Ministero.
3. Il bilancio unico d'ateneo d'esercizio e, nella fase transitoria per le universita' in contabilita' finanziaria, il conto consuntivo di cui all'articolo 10, comma 1, sono pubblicati sul sito istituzionale delle universita'.
Art. 9
Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' nominata, con mandato triennale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Commissione per la contabilita' economico-patrimoniale delle universita'.
2. Il Ministero si avvale della Commissione ai fini della revisione e dell'aggiornamento dei principi contabili e degli schemi di bilancio, di cui al presente decreto, nonche' per il monitoraggio dell'introduzione della contabilita' economico-patrimoniale e della contabilita' analitica, in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Al fine di porre in essere un efficace supporto agli atenei, il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuove periodicamente incontri, seminari di studio.