3. La Commissione puo' procedere ad analisi e confronti, anche attraverso incontri diretti con gli atenei, dei criteri e delle metodologie adottate, nonche' dei risultati ottenuti. Ai componenti della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso spese.
4. La Commissione e' composta da un numero massimo di nove membri, scelti tra rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Consiglio universitario nazionale, della CRUI, del Convegno permanente dei direttori amministrativi e dirigenti delle universita' italiane e da esperti del settore.
Art. 10
Contabilita' finanziaria nella fase transitoria
1. Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' in contabilita' finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalita' di cui all'articolo 4.
2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Ai fini conoscitivi previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilita' economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le universita' predispongono lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.
Art. 11
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il secondo, terzo, quarto, quinto e ottavo comma dell'articolo 86 e l'articolo 87, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;