b) i commi 4 e 9 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
2. Il secondo periodo dell'articolo 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' sostituito dal seguente: "In tale caso il relativo onere complessivo di ammortamento annuo non puo' comunque superare il 15 per cento dei finanziamenti a ciascuna universita' per contributi per il funzionamento, al netto delle spese per assegni fissi al personale di ruolo, ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria.".
3. Il comma 7 dell'articolo 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e' sostituito dal seguente: "7. Le universita' adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', emanato con decreto del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Il controllo del Ministero e' esercitato nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.".
4. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la parola: "finanziaria" e' sostituita dalla seguente: "gestionale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.