IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le
criticita' del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti
prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e
imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel
frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti
STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica
della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di
pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati
motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;
Considerata la necessita' ed urgenza di subordinare l'entrata in
regime del divieto della commercializzazione di sacchi non
biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un
provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi,
preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione,
stabilisca puntuali modalita' di informazione dei consumatori, al
fine di superare dubbi interpretativi e difficolta' operative insorti
e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario;
Considerata altresi' la necessita' ed urgenza di offrire maggiori
certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina
contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
garantire omogeneita' di posizioni in ambito applicativo e piena
applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel
piu' ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi