attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra
ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le
risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.
Art. 2
Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto
merci nel rispetto dell'ambiente
1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma
21-novies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto
di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, e' prorogato
fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente
alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci
conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo
certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di
spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per
l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per
l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo
il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012,
sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei
sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro
commercializzazione e, in ogni caso, le modalita' di informazione ai
consumatori. In conformita' al principio «chi inquina paga» sancito
dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e