degli altri principi di cui all'articolo 3-ter del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la
commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui
al primo periodo puo' essere consentita alle condizioni stabilite con
decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro
dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio
2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente
comma e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al
quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantita'
ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce
superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni
sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13
della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle
violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia
amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima
legge n. 689 del 1981 e' presentato alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale e'
stata accertata la violazione.
Art. 3
Materiali di riporto
1. Considerata la necessita' di favorire, nel rispetto
dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del