in corso di svolgimento;
Ritenuta la permanenza delle condizioni di grave rischio anche
derivante dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione
geografica delle isole Eolie, e che, quindi, l'emergenza non puo'
ritenersi conclusa;
Ritenuto, altresi', necessario proseguire nelle attivita' di
monitoraggio allo scopo di tutelare la pubblica e privata incolumita'
nell'area delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere
limitrofe;
Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 luglio 2010 recante: «Indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
da adottare ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992, n. 225»;
Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste, e che
ricorrono, quindi, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Acquisita l'intesa della regione Siciliana;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 gennaio 2012;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in
premessa, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di
emergenza nel territorio delle isole Eolie.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 gennaio 2012