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DECRETO LEGISLATIVO: Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Consiglio dei Ministri: 20/01/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 57 del 08/03/2012

4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al comma 2, l'ANVUR, tenuto conto dell'esito delle verifiche di cui all'articolo 5, comma 3, propone al Ministero, per ogni singolo ateneo, il mantenimento dell'accreditamento della sede o dei corsi ovvero, in assenza dei presupposti, la revoca dell'accreditamento con conseguente soppressione della sede o dei corsi di studio, oggetto di valutazione negativa. L'ANVUR puo' proporre l'accorpamento dei corsi, ovvero l'attivazione delle procedure di federazione e fusione di atenei e di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative alle sedi e ai corsi sottoposti ad accreditamento periodico, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Ministero puo' chiedere all'ANVUR, con motivata richiesta, da presentarsi entro 20 giorni dalla ricezione degli esiti del monitoraggio periodico, il riesame delle valutazioni di cui al comma 4. Entro i successivi 20 giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale, l'ANVUR formula il proprio parere definitivo.

6. Il Ministro, con proprio decreto su conforme parere dell'ANVUR, riconferma l'accreditamento della sede e del corso, o dei corsi, ovvero ne dispone la revoca. Il decreto e' trasmesso all'universita' e al nucleo di valutazione interno alla stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e della programmazione di ateneo e comunque, non oltre la data del 15 giugno antecedente all'avvio dell'anno accademico.

7. Ferme restando le scadenze triennali e quinquennali di cui al presente articolo, i nuclei di valutazione interna sono comunque tenuti a comunicare tempestivamente l'eventuale intervenuta mancata rispondenza delle sedi o dei corsi agli indicatori. La suddetta comunicazione, sotto forma di relazione tecnica circostanziata e corredata di ogni elemento utile di valutazione, e' inviata dall'ateneo al Ministero e all'ANVUR, per l'avvio dell'iter procedurale di cui ai commi 4, 5 e 6.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.11 del 20/01/ 2012
 

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