8. I risultati dell'attivita' di monitoraggio degli indicatori finalizzata all'accreditamento periodico confluiscono nel rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, che viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito istituzionale del Ministero.
Capo III
Sistema di valutazione periodica della qualita', dell'efficienza e
dei risultati conseguiti dagli atenei
Art. 10
Definizione dei criteri e degli indicatori
1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dall'emanazione del presente decreto, definisce i criteri e gli indicatori per la valutazione periodica dell'efficienza, della sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita' e dei risultati conseguiti dalle singole universita' nell'ambito della didattica e della ricerca e per l'assicurazione della qualita' degli atenei di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e li comunica al Ministero. Le procedure di valutazione sono rivolte anche a misurare l'efficienza e i risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle articolazioni interne in cui sono strutturate le universita'. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. I criteri e gli indicatori, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita', definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.