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DECRETO LEGISLATIVO: Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Consiglio dei Ministri: 20/01/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 57 del 08/03/2012

Art. 11

Attuazione e monitoraggio dei criteri e degli indicatori

1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10 e' svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie stabilite dall'Agenzia stessa, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

2. I risultati dell'attivita' di monitoraggio e di misurazione sono inclusi nel Rapporto sullo stato del Sistema universitario e della ricerca di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

Capo IV

Potenziamento del sistema di autovalutazione

Art. 12

Controllo annuale

1. I nuclei di valutazione interna delle universita', ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, effettuano un'attivita' annuale di controllo sull'applicazione dei criteri e degli indicatori di cui all'articolo 10, anche di supporto al monitoraggio di cui all'articolo 11, e di verifica dell'adeguatezza del processo di auto-valutazione.

2. Gli esiti dell'attivita', svolta con metodologie stabilite autonomamente e raccordate con quelle definite dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 11, comma 1, confluiscono nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 370 del 1999, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

3. Al fine di potenziare l'attivita' di cui al comma 1, le universita' adottano metodologie interne di monitoraggio della realizzazione degli obiettivi strategici programmati ogni triennio, che vengono tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole strutture di ateneo.

4. Le metodologie sono definite con il concorso dei nuclei di valutazione e possono prevedere l'elaborazione di autonomi indicatori, anche su proposta delle commissioni paritetiche docenti-studenti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera r), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adeguatamente armonizzati con gli indicatori definiti dall'ANVUR, che misurano, a livello di singole strutture, il grado di raggiungimento degli obiettivi nella didattica, nella ricerca, nell'organizzazione e nelle performance individuali, valutando analiticamente i risultati ottenuti in rapporto a ogni singolo compito o attribuzione.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.11 del 20/01/ 2012
 

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