1. Ai ricercatori universitari non confermati a tempo indeterminato che si trovano nel primo anno di attivita' alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e' riconosciuto, fin dal primo anno di effettivo servizio, il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 e' riconosciuto per la sola parte del primo anno di servizio successiva alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede nel limite massimo di 11 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 29, comma 22, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 17
Disposizioni transitorie
1. I sistemi di accreditamento e di valutazione di cui al presente decreto legislativo entrano in vigore a partire dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono emanati gli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10.
2. Fino alla data di emanazione degli atti di cui al comma 1, continua a trovare applicazione il sistema di valutazione dei programmi degli atenei di cui al comma 2 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
3. A decorrere dalla data di emanazione degli atti di competenza dell'ANVUR previsti agli articoli 6 e 10 del presente decreto, il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e' cosi' modificato:
a) all'articolo 9 il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. Con apposite deliberazioni le universita' attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 . Nel caso di mancata conferma dell'accreditamento di uno o piu' corsi, le universita' assicurano la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi, conseguendo il relativo titolo e disciplinando le modalita' di esercizio della facolta' di opzione per altri corsi di studio accreditati ed attivati.";