Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a) per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
b) per universita', ateneo o atenei, tutte le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;
c) per corsi di studio, i corsi definiti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
d) per sede, la sede amministrativa e decentrata delle universita';
e) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca.
Art. 2
Oggetto
1. Per le finalita' stabilite all'articolo 5, comma 1, lettera a), primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il presente decreto disciplina:
a) l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari;
b) l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualita', dell'efficienza e dell'efficacia della didattica e della ricerca;
c) il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualita' e dell'efficacia delle attivita' didattiche e di ricerca delle universita'.
2. In coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario definiti dal Ministro in sede di programmazione triennale, con il programma di qualita' approvato annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, con gli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) del comma 1, nonche' con gli indirizzi programmatici e gli obiettivi qualitativi di ciascun ateneo, il presente decreto prevede, all'articolo 15, meccanismi volti a garantire incentivi, in misura proporzionale, alle universita' che abbiano conseguito efficienza e risultati nell'ambito della didattica e della ricerca, nonche' la valorizzazione della figura dei ricercatori non confermati per il primo anno di attivita' attraverso la revisione del rispettivo trattamento economico, secondo quanto stabilito all'articolo 16.