Art. 3
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 15 che si applicano unicamente alle universita' statali.
2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 4
Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento delle universita'
1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento delle universita' opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:
a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universita';
b) un sistema di valutazione esterna delle universita';
c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universita'.
2. In tutti i processi della valutazione e' assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.
Capo II
Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio
universitari
Art. 5
Sistema di accreditamento
1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:
a) le sedi;
b) i corsi di studio universitari.
2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Universita' da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualita', efficienza ed efficacia nonche' a verificare la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'.