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DECRETO LEGISLATIVO: Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Consiglio dei Ministri: 20/01/2012
Proponenti: Istruzione, universitą e ric.
Status: Pubblicato in G.U. n. 57 del 08/03/2012

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche, a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 15 che si applicano unicamente alle universita' statali.

2. Le disposizioni del CAPO II non si applicano ai corsi di dottorato di ricerca, per i quali trova applicazione l'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 4

Sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento delle universita'

1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualita' e accreditamento delle universita' opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualita' nell'area europea dell'istruzione superiore e si articola in:

a) un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna universita';

b) un sistema di valutazione esterna delle universita';

c) un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle universita'.

2. In tutti i processi della valutazione e' assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione interna e quelle della valutazione esterna.

Capo II

Sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio

universitari

Art. 5

Sistema di accreditamento

1. Il sistema di accreditamento iniziale e periodico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ha ad oggetto:

a) le sedi;

b) i corsi di studio universitari.

2. Per accreditamento iniziale si intende l'autorizzazione all'Universita' da parte del Ministero ad attivare sedi e corsi di studio. L'accreditamento iniziale comporta l'accertamento della rispondenza delle sedi e dei corsi di studio agli indicatori ex ante definiti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6, volti a misurare e verificare i requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e di qualificazione della ricerca idonei a garantire qualita', efficienza ed efficacia nonche' a verificare la sostenibilita' economico-finanziaria delle attivita'.

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Comunicati Consiglio dei Ministri n.11 del 20/01/ 2012
 

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