3. Per accreditamento periodico delle sedi e dei corsi di studio si intende la verifica dei requisiti di qualita', di efficienza e di efficacia delle attivita' svolte. L'accreditamento periodico avviene con cadenza almeno quinquennale per le sedi e almeno triennale per i corsi di studio ed e' basato sulla verifica della persistenza dei requisiti di cui al comma 2, su ulteriori indicatori definiti ex ante dall'ANVUR e sugli esiti della valutazione di cui agli articoli 9 e 10.
Art. 6
Definizione degli indicatori per l'accreditamento
1. L'ANVUR, entro centoventi giorni dalla data di emanazione del presente decreto, definisce gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio universitari e li comunica al Ministero. Gli indicatori sono adottati con decreto del Ministro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, elaborati in coerenza con gli standard e le linee guida stabilite dall'Associazione europea per l'assicurazione della qualita' del sistema universitario (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Association for Quality Assurance in Higher Education - EHEA), tengono conto degli obiettivi qualitativi definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e delle linee generali di indirizzo della programmazione triennale delle universita', definite con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' dell'accertamento della sostenibilita' economico-finanziaria.
3. Gli indicatori sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero, sul sito istituzionale dell'ANVUR e sul sito web di ogni singola universita'.
4. Gli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3 sono oggetto di revisione periodica con cadenza triennale, relativamente agli indicatori definiti per i corsi di studio, e quinquennale, per gli indicatori relativi alle sedi, al fine di renderli costantemente coerenti con le linee guida definite a livello europeo e in linea con gli obiettivi qualitativi e le linee programmatiche di cui al comma 2, nonche' al fine di tenere conto degli esiti dell'attivita' di monitoraggio di cui all'articolo 9. Gli indicatori definiti a seguito di revisione sono adottati e resi pubblici con la medesima procedura di cui al presente articolo.