6. Il Ministro, con proprio decreto, su conforme parere dell'ANVUR, concede o nega l'accreditamento. Il decreto indica, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, le modalita' attuative e i tempi per l'avvio da parte della nuova sede universitaria del procedimento di istituzione dei nuovi corsi di studio che hanno ottenuto l'accreditamento iniziale.
7. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase riguardante l'istituzione della nuova sede. L'eventuale esito negativo dell'accreditamento di uno o piu' corsi di studio inseriti nella proposta di istituzione della stessa preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi ma non preclude l'accreditamento iniziale della sede.
8. Le sedi gia' esistenti che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppresse. L'ANVUR puo' proporre la federazione o fusione delle predette sedi, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 8
Accreditamento dei corsi di studio
1. I corsi di studio sono sottoposti ad accreditamento, iniziale e periodico.
2. Per i corsi di studio gia' attivati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la procedura di accreditamento ha inizio secondo un programma, stabilito dall'ANVUR entro 120 giorni dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, nel quale vengono definiti gli adempimenti degli atenei. Tale programma ha una durata massima di cinque anni.
3. La procedura di accreditamento di nuovi corsi di studio da istituire presso sedi universitarie gia' esistenti ha inizio, con le modalita' di seguito indicate, in concomitanza e in coerenza con la procedura di istituzione dei corsi prevista dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nonche' dalla normativa interna di ateneo.