4. Ai fini dell'accreditamento, il nucleo di valutazione interna dell'universita' verifica se l'istituendo corso e' in linea con gli indicatori di accreditamento iniziale definiti dall'ANVUR e, solo in caso di esito positivo di tale verifica, redige una relazione tecnico-illustrativa, che l'universita' e' tenuta a inserire, in formato elettronico, nel sistema informativo e statistico del Ministero.
5. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 4, il Ministero la trasmette all'ANVUR che si esprime con parere motivato in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accreditamento dei corsi di studio nel termine di 120 giorni decorrente dal ricevimento della documentazione. A tale fine l'ANVUR puo' avvalersi dell'attivita' di esperti della valutazione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 12, comma 4, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e programmare accertamenti, anche mediante visite in loco relative ai corsi di cui si richiede l'istituzione, i cui oneri sono a carico del bilancio dell'Agenzia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR puo' chiedere, con istanza motivata e analogamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, il riesame della valutazione. L'ANVUR entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta ministeriale di riesame, formula un parere definitivo, con specifico riferimento agli elementi evidenziati nell'istanza di riesame.
7. Il Ministro, con proprio decreto, concede ovvero nega l'accreditamento, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto e' trasmesso all'universita' richiedente e al nucleo di valutazione della stessa in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso e, comunque, non oltre la data del 15 giugno che precede l'avvio dell'anno accademico.