8. In mancanza di istituzione o attivazione del corso accreditato entro i tempi indicati nel decreto di cui al comma 7, l'universita', qualora voglia procedere in un momento successivo all'attivazione o all'istituzione del corso, deve avanzare una nuova richiesta di accreditamento al Ministero, con conseguente attivazione della procedura prevista dal presente articolo.
9. Il mancato conseguimento dell'accreditamento iniziale preclude ogni ulteriore fase della procedura di istituzione del nuovo corso o dei nuovi corsi.
10. I corsi gia' attivati che non ottengano l'accreditamento iniziale ai sensi del comma 2 sono soppressi. L'ANVUR puo' proporre l'accorpamento dei predetti corsi o altre misure di razionalizzazione dell'offerta formativa, secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Art. 9
Monitoraggio degli indicatori e accreditamento periodico
1. L'attivita' di monitoraggio sull'applicazione degli indicatori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, diretta a verificare il rispetto nel tempo degli indicatori stabiliti per l'accreditamento delle sedi e dei corsi universitari, e' svolta dall'ANVUR secondo criteri e metodologie da questa stabilite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
2. Nell'attivita' definita al comma 1, l'ANVUR si avvale del contributo dei nuclei di valutazione interna delle universita' che, a tale scopo, redigono rispettivamente ogni quinquennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori alla sede e ogni triennio accademico una relazione sui risultati dell'applicazione degli indicatori a ciascun corso di studio. L'ANVUR, con proprio provvedimento, definisce i contenuti e le modalita' di presentazione delle relazioni.
3. Le relazioni sono inserite nel sistema informativo e statistico del Ministero e sono contestualmente trasmesse, in formato cartaceo, allo stesso Ministero e all'ANVUR.