4. Con i regolamenti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, sono altresi' individuate le attivita' sottoposte ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) senza asseverazioni ovvero a mera comunicazione e quelle del tutto libere.
5. Le Regioni, nell'esercizio della loro potesta' normativa, disciplinano la materia oggetto del presente articolo nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dall'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A tale fine, il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, promuovono anche sulla base delle migliori pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali e locali, accordi, o intese ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59.
6. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo i servizi finanziari, come definiti dall'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, nonche' i procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici per i quali restano ferme le particolari norme che li disciplinano.
Art. 13
Modifiche al T.U.L.P.S.
1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, primo comma, le parole: "un anno, computato" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni, computati";
b) all'articolo 42, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La licenza ha validita' annuale";
c) all'articolo 51, primo comma, le parole: "durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate" sono sostituite dalle seguenti: "hanno validita' di due anni dalla data del rilascio";