d) all'articolo 75-bis, comma 1, l'ultimo periodo e' soppresso;
e) all'articolo 99, primo comma, le parole: "agli otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "ai trenta giorni";
f) all'articolo 115:
1) al primo comma, le parole: "senza licenza del Questore" sono sostituite dalle seguenti: "senza darne comunicazione al Questore";
2) al secondo e al quarto comma, la parola: "licenza" e' sostituita dalla seguente: "comunicazione";
3) il sesto comma e' sostituito dal seguente: "Le attivita' di recupero stragiudiziale dei crediti per conto di terzi sono soggette alla licenza del Questore. A esse si applica il quarto comma del presente articolo e la licenza del questore abilita allo svolgimento delle attivita' di recupero senza limiti territoriali, osservate le prescrizioni di legge o di regolamento e quelle disposte dall'autorita'.";
g) gli articoli 12, primo comma, 86, secondo comma, 107, 115, terzo comma, sono abrogati.
2. Gli articoli 121, 123, secondo comma, 124, secondo comma, 159, 173 e 184 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
Art. 14
Semplificazione dei controlli sulle imprese
1. La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicita', della proporzionalita' dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonche' del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali.
2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a pubblicare sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it la lista dei controlli a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attivita', indicando per ciascuno di essi i criteri e le modalita' di svolgimento delle relative attivita'.