c) i dati necessari per dimostrare che il prodotto fitosanitario ha effetti comparabili a quelli del prodotto fitosanitario ai cui dati protetti i richiedenti comprovano di avere accesso.
6. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1, cosi' come la parte A del registration report, devono essere redatti in lingua italiana, mentre la documentazione di cui al comma 1, lettere a) e b), nonche' le parti B e C del registration report di cui al comma 1, puo' essere presentata anche in lingua inglese; la Direzione generale puo' chiedere la traduzione in lingua italiana dei sommari o delle conclusioni di studi specifici, nonche' la presentazione di campioni del preparato o dei suoi componenti.";
b) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis.
(Rilascio di autorizzazione all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari)
1. Presso la Direzione generale e' costituito un fascicolo per ogni prodotto fitosanitario, contenente:
a) almeno una copia della domanda;
b) una copia dell'etichetta, del facsimile della stessa e dell'eventuale foglio illustrativo;
c) il provvedimento adottato in merito alla domanda, gli atti relativi alla valutazione della documentazione di cui all'articolo 9, nonche' una sintesi della documentazione stessa.
2. L'autorizzazione di un prodotto fitosanitario e' rilasciata dalla Direzione generale per un periodo di tempo che non superi di un anno la data di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive degli antidoti agronomici e dei sinergizzanti contenuti nel prodotto fitosanitario, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e prescrive, conformemente all'articolo 31 del regolamento (CE) 1107/2009, i requisiti di immissione sul mercato e di utilizzazione, nonche' quelli necessari per essere in regola con le disposizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1107/2009.