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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifiche al DPR 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti.

Consiglio dei Ministri: 03/02/2012
Proponenti: Pubblica amm. e semplific.
Status: Pubblicato in G.U. n. 109 del 11/05/2012

3. La Direzione generale, avvalendosi dell'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, verifica che i requisiti del prodotto fitosanitario siano conformi a quelli di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1107/2009, e che le prove e le analisi per accertare tali conformita' sono state eseguite dagli enti e dagli organismi di cui al medesimo articolo 29, paragrafi 3 e 4.

4. Nei tempi previsti dagli articoli 37, 42 e 47 del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Direzione generale provvede al rilascio dell'autorizzazione, ovvero al rigetto motivato della domanda, acquisendo il facsimile dell'etichetta di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), relativo al prodotto fitosanitario autorizzato, rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 3.

5. Il provvedimento di autorizzazione riporta:

a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di societa';

b) la denominazione attribuita al prodotto fitosanitario;

c) la classificazione del prodotto fitosanitario ai sensi della regolamento (CE) n. 1272/2009;

d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione;

e) su quali vegetali o prodotti vegetali e a quali fini puo' essere usato il prodotto fitosanitario;

f) l'indicazione della conformita' dei LMR al regolamento (CE) n. 396/2005.

g) il facsimile dell'etichetta di cui all'articolo 9, comma 2, lettera g), rispondente ai requisiti risultanti dalla verifica di cui al comma 3, pubblicato sul portale del Ministero della salute, nella banca dati dei prodotti fitosanitari e, per gli aspetti agronomici sulla banca dati presente sul portale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

6. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' comunicata all'interessato, nonche' agli assessorati della salute, dell'agricoltura e dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e al Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il relativo numero di registrazione.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.13 del 03/02/2012
 

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