7. Il Ministero, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea il fascicolo di cui al comma 1 e fornisce tutte le informazioni necessarie per una piena comprensione delle istanze; il richiedente, su invito del Ministero, e' tenuto a presentare alla Commissione europea ed agli Stati membri che la richiedono copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
8. Le Aziende sono tenute a realizzare, nella veste tipografica definitiva, l'etichetta e il foglio illustrativo, ove previsto, che accompagnano il prodotto fitosanitario.".
Art. 5
Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, dopo le parole: "dei dati." sono aggiunte le seguenti: "L'autorizzazione e' rilasciata fino alla data di scadenza del prodotto di riferimento.".
2. All'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale".
Art. 6
Modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11.
(Rinnovo dell'autorizzazione)
1. Un'autorizzazione e' rinnovata, su richiesta del suo titolare, previo versamento delle tariffe, purche' continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonche' del regolamento (CE) n. 396/2005.