b) per coadiuvanti uguali: i coadiuvanti di identica composizione quali-quantitativa;
c) per: "Ministero": il Ministero della salute;
d) per: "Direzione generale": la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione (DGSAN).
4. Ai fini del presente regolamento, si intendono, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 novembre 2009, n. 18354, e successive modificazioni, per: "corroboranti, potenziatori delle difese delle piante" sostanze di origine naturale, diverse dai fertilizzanti, che:
1) migliorano la resistenza delle piante nei confronti degli organismi nocivi;
2) proteggono le piante da danni non provocati da parassiti.
5. Le sostanze, di cui al comma 4, che includono anche quelle agenti per via fisica o meccanica, non sono immesse sul mercato come prodotti fitosanitari e non sono utilizzate per scopi fitosanitari, ma sono nondimeno utili in funzione delle proprieta' di cui ai punti 1 e 2 del comma 4.".
Art. 2
Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "coadiuvanti di prodotti fitosanitari" sono inserite le seguenti: ", redatta secondo la specifica modulistica elettronica, predisposta per le diverse tipologie di istanza, disponibile sul portale del Ministero" e le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale" e le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Direzione generale";