c) al comma 3, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
d) al comma 4, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale";
e) al comma 5, le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale".
Art. 3
Modifiche agli articoli 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290
1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "del Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "della Direzione generale".
2. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "al Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "alla Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale".
3. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "Il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale";
b) al comma 2, le parole: "il Dipartimento" sono sostituite dalle seguenti: "la Direzione generale".
Art. 4
Modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290