Titolo IV
NORME SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Capo I
Norme generali
Art. 17
Impiego nei servizi
1. Il personale del Corpo nazionale, salvo casi di necessita' ed emergenza, deve essere impiegato, anche tenendo conto della specializzazione professionale posseduta o acquisita in servizio, in relazione alle funzioni del ruolo di appartenenza ed alla qualifica posseduta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 47.
Art. 18
Presentazione in servizio
1. Il personale del Corpo nazionale ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita.
2. L'ingresso e l'uscita dalla sede di servizio vengono registrati attraverso sistemi di rilevazione.
Art. 19
Riconoscimento in servizio
1. Salvo quanto disposto nei commi 2, 3 e 4, il personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in orario lavorativo, e con riguardo alla propria specificita' professionale e di ruolo, indossa l'uniforme in tutte le circostanze e secondo le modalita' indicate dall'Amministrazione e comunque:
a) nelle fasi di attesa e di espletamento delle attivita' operative di soccorso;
b) nell'espletamento delle attivita' di addestramento e di formazione professionale;
c) nell'espletamento di servizi di vigilanza;
d) nell'espletamento di servizi di guida di automezzi dell'Amministrazione;
e) in occasioni di cerimonie ufficiali;
f) nei servizi di istituto che comportano esigenze di qualificazione immediata.
2. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi e il personale appartenente al ruolo dei direttivi indossa l'uniforme nei servizi di soccorso tecnico urgente, nei servizi di guardia e nei servizi di vigilanza antincendio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.