3. I responsabili di settore, al termine del servizio, devono riferire al proprio omologo del turno subentrante i fatti di rilievo avvenuti durante l'espletamento del servizio annotandoli, ove possibile su specifico registro, al fine di garantire, nella continuita', una corretta gestione dello stesso.
Art. 30
Reperibilita'
1. Il personale del Corpo nazionale, nei casi in cui e' tenuto ad assicurare la reperibilita', ove non dotato di telefono mobile fornito dall'Amministrazione, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente rintracciato.
2. Il personale del Corpo nazionale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile e, comunque, con tempi e modalita' stabiliti dal Dipartimento.
Art. 31
Controllo sui servizi
1. Il responsabile dell'ufficio o il dipendente designato deve controllare con assiduita' il buon andamento del servizio ed il corretto comportamento del personale assegnato al medesimo servizio.
2. Dei controlli effettuati e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti deve essere informato, con relazione, il superiore sovraordinato o il dirigente, proponendo adeguate soluzioni.
3. In ogni circostanza, il personale di cui al comma 1, e' tenuto a far rimuovere con immediatezza qualsiasi ostacolo che si frapponga alla regolare esecuzione del servizio.
Capo IV
Assenze dal servizio
Art. 32
Congedo ordinario
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali in materia di congedo ordinario, alla relativa autorizzazione provvedono:
a) il Capo del Dipartimento per i dirigenti generali previo nulla osta del Capo del Corpo nazionale;