b) il Capo del Dipartimento per i dirigenti in servizio negli uffici della propria diretta collaborazione; il Capo del Corpo nazionale nell'ufficio di propria diretta collaborazione; il direttore centrale e il direttore regionale per i dirigenti responsabili di strutture negli ambiti di rispettiva competenza, dandone contestuale comunicazione al Capo del Dipartimento e al Capo del Corpo nazionale;
c) il dirigente dell'ufficio, o suo delegato, per il restante personale.
2. I dirigenti richiedenti il congedo ordinario sono tenuti a comunicare preventivamente, e in caso di variazioni tempestivamente, il proprio recapito, anche telefonico, al dirigente competente alla concessione.
Art. 33
Assenze per malattia
1. Il personale che si assenta per malattia, dopo averne dato tempestiva comunicazione al capo dell'ufficio di appartenenza, deve produrre il certificato medico, nei termini indicati dalle disposizioni vigenti.
2. Copia del certificato di malattia, contenente la data di inizio della malattia e la presumibile durata, deve essere trasmessa all'ufficio di appartenenza.
3. A tutela della sicurezza degli operatori ed al fine di assicurare la piena operativita' dei servizi di soccorso tecnico urgente, il personale che espleta funzioni tecnico-operative, ivi compreso il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti, deve produrre, in caso di assenze superiori ai venti giorni, fermo restando le specifiche disposizioni di cui al comma 4, con le medesime procedure di cui al comma 1, copia del certificato di malattia con l'indicazione della diagnosi. Il predetto certificato, nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, deve essere trasmesso in busta chiusa, al medico responsabile della struttura sanitaria centrale o regionale, di riferimento, il quale effettuate le valutazioni di competenza, attiva la struttura medica provinciale per la tenuta del libretto individuale sanitario di rischio, nonche' per eventuali verifiche mediche.