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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.217

Consiglio dei Ministri: 03/02/2012
Proponenti: Interno
Status: Pubblicato in G.U. n. 118 del 22/05/2012

2. Il personale del Corpo nazionale si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l'Amministrazione e i cittadini.

3. Al fine di garantire la migliore qualita' del servizio, il personale del Corpo nazionale, in coerenza con gli specifici compiti istituzionali, deve in particolare:

a) collaborare con diligenza, osservando le norme e le disposizioni impartite dall'Amministrazione per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alla normativa in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

b) rispettare il segreto d'ufficio in merito a notizie relative ai servizi, a provvedimenti o operazioni di qualsiasi natura connessi alle attivita' istituzionali, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attivita' amministrativa e di protezione dei dati personali;

c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;

d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste fornendo le risposte, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso all'attivita' amministrativa e di autocertificazione;

e) rispettare l'orario di lavoro; adempiere alle formalita' previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del responsabile del servizio;

f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della persona;

g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attivita', che ritardino il recupero psicofisico;

h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartita, dichiarandone le ragioni; se la disposizione e' rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.13 del 03/02/2012
 

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