1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 142 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il personale del Corpo nazionale e' tenuto a seguire corsi di formazione, aggiornamento, perfezionamento professionale e addestramento organizzati dall'Amministrazione.
2. L'attivita' formativa e' preordinata a far acquisire, mantenere ed aggiornare un idoneo livello di capacita' tecnico-professionali del personale, nonche' a consolidarne la capacita' nell'uso degli strumenti di lavoro impiegati, secondo i programmi stabiliti dall'Amministrazione.
3. Il personale, nell'effettuazione dell'attivita' di formazione, deve indossare l'equipaggiamento ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali appositamente previsti.
4. Il personale preposto alla formazione deve verificare che il personale discente indossi ed utilizzi i dispositivi di protezione individuali e segua le direttive impartite per lo svolgimento in sicurezza dell'attivita'.
Art. 13
Diritto di associazione
1. La partecipazione alle associazioni od organizzazioni e' libera, salvo i casi in cui i fini delle medesime siano incompatibili o in conflitto di interessi con le attivita' istituzionali del Corpo nazionale, anche se prestate presso enti ed associazioni senza scopo di lucro.
Titolo III
SOVRAORDINAZIONE
Art. 14
Ordine di sovraordinazione
1. L'ordine di sovraordinazione funzionale tra i ruoli del personale del Corpo nazionale che svolge funzioni tecnico-operative, del personale direttivo e dirigente e del personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo - contabili e tecnico - informatiche e' disciplinato dagli articoli 1, comma 3, 39, comma 4, 50, comma 4, 59, comma 4, e 85, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.