«11. Il Collegio medico-legale:
a) dipende direttamente dallo Stato maggiore della difesa, ha sede presso il Ministero della difesa e procede alle visite in appositi locali del Policlinico militare di Roma;
b) per le esigenze connesse agli accertamenti sanitari da espletare, puo' avvalersi del personale medico e delle attivita' di laboratorio e di diagnostica del Policlinico militare di Roma, ovvero di ogni altra struttura sanitaria militare.»;
ff) all'articolo 190, comma 3, lettera a), dopo la parola: «conti» sono inserite le seguenti: «e dagli organi di giustizia amministrativa »;
gg) l'articolo 191 e' sostituito dal seguente:
«Art. 191 (Organi direttivi). - 1. Secondo l'ordinamento di ciascuna Forza armata sono individuati organi direttivi che esercitano le attribuzioni in materia di:
a) attuazione delle disposizioni tecniche di cui all'articolo 187;
b) organizzazione e coordinamento delle attivita' dei servizi svolti dagli enti sanitari di ciascuna Forza armata.
2. L'autorita' preposta alla direzione del settore e' nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1 sono istituite:
a) La commissione medica di seconda istanza di cui all'articolo 194;
b) Una commissione medica composta da:
1) L'Autorita' preposta alla direzione;
2) un ufficiale superiore medico, membro e segretario, nominato al principio di ogni anno;
3) un altro ufficiale superiore medico, membro, nominato di volta in volta.
4. I membri delle commissioni di cui al comma 3 sono nominati dall'Autorita' preposta alla direzione; detti membri possono essere scelti fra gli ufficiali in servizio presso l'organo di direzione o presso altre strutture sanitarie militari della stessa Forza armata.»;