hh) all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta:
a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;
b) da due ufficiali superiori medici, membri.
2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;
ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»;
ll) all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;
mm) all'articolo 197:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;
2) al comma 3, le parole: «e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;
3) il comma 5 e' abrogato;
nn) all'articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;
oo) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;