Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Provvedimenti

 

DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Consiglio dei Ministri: 14/02/2012
Proponenti: Difesa
Status: Pubblicato in G.U. n. 60 del 12/03/2012

hh) all'articolo 194, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La commissione medica interforze di seconda istanza e' composta:

a) dal capo dell'organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191 ovvero da un suo delegato in servizio presso lo stesso organo direttivo, presidente; il delegato deve essere piu' anziano del presidente della corrispondente Commissione medica ospedaliera di prima istanza;

b) da due ufficiali superiori medici, membri.

2. La Commissione di seconda istanza esamina i ricorsi, presentati al competente organo direttivo di Forza armata di cui all'articolo 191, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del verbale della commissione medica di prima istanza.»;

ii) all'articolo 195, comma 1, lettera a), dopo la parola: «sanita'» e' inserita la seguente: «veterinaria»;

ll) all'articolo 196, comma 2, lettera b), la parola: «dipendono» e' sostituita dalle seguenti: «continuano a dipendere»;

mm) all'articolo 197:

1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2. Per la formazione delle infermiere volontarie, del personale del Corpo militare e del personale volontario per il soccorso, la Croce rossa italiana puo' stipulare convenzioni con le regioni, ferma restando la possibilita' di formazione attraverso strutture clinico-sanitarie militari o proprie strutture formative ordinate allo scopo specifico.»;

2) al comma 3, le parole: «e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali» sono soppresse;

3) il comma 5 e' abrogato;

nn) all'articolo 199, comma 1, le parole: «un ospedale militare» sono sostituite dalle seguenti: «le strutture sanitarie di cui all'articolo 195»;

oo) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione I e' sostituita dalla seguente: «Personale del servizio sanitario militare»;

pagina 11 di 41

precedente 6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  successiva

Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.15 del 14/02/2012
 

Informazioni generali sul sito