pp) l'articolo 208 e' sostituito dal seguente:
«Art. 208 (Categorie di personale). - 1. Il personale impiegato dalla Sanita' militare e' costituito da:
a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;
b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;
c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;
d) cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.
2. L'attivita' sanitaria e' consentita al personale in possesso dei titoli per l'esercizio delle professioni sanitarie e alle figure di supporto sanitario, riconosciute dal Ministero della salute, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 213 per i soccorritori militari.»;
qq) all'articolo 209, comma 3, le parole: «la Direzione generale della sanita' militare» sono sostituite dalle seguenti: «lo Stato maggiore della difesa»;
rr) il comma 1 dell'articolo 210 e' sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 894, comma 1, ai medici militari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti l'esercizio delle attivita' libero professionali, nonche' le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale, fermo restando il divieto di visitare privatamente gli iscritti di leva e di rilasciare loro certificati di infermita' e di imperfezioni fisiche che possano dar luogo alla riforma.»;
ss) al titolo V, capo IV, la rubrica della sezione II e' sostituita dalla seguente: «Esercizio delle professioni sanitarie»;
tt) l'articolo 211 e' sostituito dal seguente:
«Art. 211 (Formazione continua). - 1. Il personale sanitario esercente le professioni sanitarie, adempie agli obblighi di formazione continua previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,».