Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Provvedimenti

 

DECRETO LEGISLATIVO: Modifiche ed integrazioni al DLG 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Consiglio dei Ministri: 14/02/2012
Proponenti: Difesa
Status: Pubblicato in G.U. n. 60 del 12/03/2012

Art. 2

Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 239:

1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»;

2) al comma 1, la parola: «Marina» e' sostituita dalla seguente: «marina»;

b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unita' che, » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, »;

c) all'articolo 247, comma 1, le parole: « In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,» sono soppresse e la parola: «le» e' sostituita dalla seguente:«Le»;

d) l'articolo 248 e' sostituito dal seguente:

«Art. 248 (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»;

pagina 13 di 41

precedente 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  successiva

Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.15 del 14/02/2012
 

Informazioni generali sul sito