Art. 2
Modifiche al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
1. Al libro secondo del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 239:
1) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola: «militare» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, classificate, per la Marina militare, in base alle caratteristiche costruttive e d'impiego, in navi di prima linea, navi di seconda linea e naviglio specialistico e collocate nelle categorie e nelle posizioni stabilite con decreto del Ministro della difesa»;
2) al comma 1, la parola: «Marina» e' sostituita dalla seguente: «marina»;
b) all'articolo 242, comma 1, dopo le parole: «le unita' che, » sono inserite le seguenti: « iscritte con decreto del Ministro della difesa nel ruolo del naviglio militare dello Stato all'atto della consegna, »;
c) all'articolo 247, comma 1, le parole: « In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilita' e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale,» sono soppresse e la parola: «le» e' sostituita dalla seguente:«Le»;
d) l'articolo 248 e' sostituito dal seguente:
«Art. 248 (APR di peso inferiore a 20 chilogrammi). - 1.La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.»;