e) l'articolo 248-bis e' abrogato;
f) l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:
«Art. 250 (Campi e impianti di tiro a segno). - 1. I campi di tiro a segno impiantati a spese dello Stato sono compresi tra gli immobili demaniali militari.
2. L'esecuzione tecnica dei lavori relativi all'impianto, sistemazione e manutenzione dei campi e impianti di tiro a segno di cui al comma 1 e' affidata alla vigilanza del Ministero della difesa.
3. I campi di tiro a segno di cui al comma 1 sono dati in uso, a titolo gratuito, alle sezioni di tiro a segno, senza oneri a carico dello Stato.»;
g) l'articolo 255 e' sostituito dal seguente:
«Art. 255 (Attribuzioni del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale). - 1. Le competenze del Ministero della difesa in materia di patrimonio storico della Prima guerra mondiale sono disciplinate dalla legge 7 marzo 2001, n. 78.»;
h) gli articoli da 256 a 264 sono abrogati;
i) all'articolo 286:
1) al comma l, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o degli organi corrispondenti»;
2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione del canone di occupazione, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di rideterminazione del canone stesso, dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa.»;