b) al comma 3, le parole: «per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso,» sono sostituite dalle seguenti: «all'acquisto della piena proprieta' ovvero di opzione sul diritto di usufrutto per il conduttore e, in caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dello stesso, con diritto di preferenza»;
n) all'articolo 307, comma 9, dopo la parola: «Difesa» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85»;
o) all'articolo 312, comma 1, alinea, le parole: «che ne riferisce alle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse;
p) all'articolo 314, comma 5, dopo le parole: «3-bis, comma 1,», e' inserita la seguente: «3-ter»;
q) all'articolo 319, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatto salvo, per l'Arma dei carabinieri, quanto previsto dall'articolo 1, comma 437, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»;
r) all'articolo 363 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Limiti di zolfo nei combustibili per uso marittimo, riduzione degli scarichi in mare e protezione da inquinamento marino»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Continuano ad applicarsi alle navi militari da guerra o ausiliarie le disposizioni in materia di impianti per la raccolta di rifiuti e di antinquinamento, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202. Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 182 del 2003 sono stabilite le misure necessarie ad assicurare che le navi militari da guerra ed ausiliarie conferiscano i rifiuti e i residui del carico in conformita' alla normativa vigente in materia, tenuto conto delle specifiche prescrizioni tecniche previste per le medesime navi e delle caratteristiche di ogni classe di unita'.».