1) provvede all'organizzazione del servizio e alla formazione del personale specializzato;
2) esercita le funzioni di vigilanza sulle attivita' di ricerca e scoprimento di ordigni che, a scopo precauzionale, possono essere eseguiti su iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano personale specializzato ai sensi del numero 1), e, a tal fine, emana le prescrizioni tecniche e sorveglia l'esecuzione dell'attivita';
3) segnala alle competenti sedi INAIL il personale incaricato di effettuare i lavori di bonifica ai sensi del numero 2);
4) esegue direttamente o mediante appalto alle ditte di cui al numero 2) le attivita' di ricerca, individuazione e scoprimento di ordigni sulle aree che ha in uso;
5) svolge l'attivita' di disinnesco, brillamento, quando ne ricorrono le condizioni, e rimozione degli ordigni bellici rinvenuti, attraverso personale specializzato di Forza armata;
6) svolge l'attivita' di cui al numero n. 5) sotto il coordinamento dei prefetti competenti per territorio, cui e' rimessa l'adozione di ogni provvedimento utile a tutela della pubblica incolumita'.»;
d) all'articolo 24, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Sono disciplinati nel regolamento i seguenti comitati e commissioni:
a) Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
b) Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza;
c) Comitato consultivo sui progetti di contratto;
d) Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di ricompense al valor militare;
e) Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata;
f) Commissione tecnica incaricata di esprimere parere tecnico-amministrativo sulle responsabilita' conseguenti ad incidenti occorsi ad aeromobili militari, della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;