2) al comma 2, le parole: «, il Centro di selezione e reclutamento nazionale» sono soppresse;
h) all'articolo 104, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione addestrativa comprende:
a) i seguenti istituti di formazione:
1) Comando per la formazione e Scuola di applicazione;
2) Accademia militare di Modena;
3) Scuola sottufficiali dell'Esercito italiano;
4) Scuola militare "Nunziatella";
5) Scuola militare "Teulie'";
6) Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari;
b) i seguenti comandi d'Arma che assolvono anche alla funzione addestrativa:
1) Comando di artiglieria;
2) Comando del genio;
3) Comando logistico di proiezione;
4) Comando artiglieria controaerei;
c) le seguenti scuole di specializzazione:
1) Scuola delle trasmissioni e d'informatica;
2) Scuola di amministrazione e commissariato;
3) Scuola militare di sanita' e veterinaria;
d) la Scuola lingue estere dell'Esercito italiano.»;
i) all'articolo 105, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione logistica dell'Esercito italiano fa capo al Comando logistico dell'Esercito italiano da cui dipendono:
a) i dipartimenti trasporti e materiali, commissariato, sanita', veterinaria e tecnico;
b) il Comando logistico Nord e il Comando logistico Sud;
c) i poli di mantenimento;
d) il Centro polifunzionale di sperimentazione;
e) il Centro tecnico logistico interforze NBC;
f) il Policlinico militare di Roma;
g) il Centro studi ricerche di sanita' e veterinaria;
h) il Centro militare di veterinaria;