i) l'Istituto geografico militare.»;
l) all'articolo 107:
1) alla rubrica, le parole: «del servizio lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture»;
2) al comma l :
2.1) all'alinea, le parole: «lavori e demanio» sono sostituite dalle seguenti: «per le infrastrutture dell'Esercito italiano»;
2.2) alla lettera b), la parola: «gestire» e' sostituita dalla seguente: «mantenere»;
m) l'articolo 108 e' sostituito dal seguente:
«Art. 108 (Armi e Corpi dell'Esercito italiano). - 1. L'Esercito italiano si compone di strutture organizzative a vari livelli ordinativi, cui sono conferite una o piu' funzioni operative, formative, addestrative, di sostegno logistico e di gestione amministrativa dello strumento militare terrestre.
2. Il personale militare dell'Esercito italiano, adibito a una o piu' funzioni tecnico-operative o tecnico-logistiche, e' assegnato ai fini dello stato giuridico e dell'impiego alle seguenti armi o corpi:
a) Arma di fanteria;
b) Arma di cavalleria;
c) Arma di artiglieria;
d) Arma del genio;
e) Arma delle trasmissioni;
f) Arma dei trasporti e materiali;
g) Corpo degli ingegneri;
h) Corpo sanitario;
i) Corpo di commissariato.
3. Nel regolamento sono stabilite le specialita' delle singole Armi.»;
n) all'articolo 113, comma 1, dopo le parole: «fa capo» sono inserite le seguenti: «allo Stato maggiore della Marina militare, nonche'»;
o) all'articolo 116, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'organizzazione formativa di Forza armata fa capo all'Ispettorato delle scuole, da cui dipendono:
a) L'Accademia navale;
b) La Scuola navale militare "Francesco Morosini";