c) l'Istituto di Studi Militari Marittimi;
d) le Scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e di La Maddalena;
e) il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare.»;
p) all'articolo 118, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Corpo degli equipaggi militari marittimi e' costituito dai sottufficiali, graduati e militari di truppa della Marina militare, esclusi gli appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.»;
q) all'articolo 119, comma 1, la lettera m) e' soppressa;
r) l'articolo 120 e' sostituito dal seguente:
«Art. 120 (Corpo del genio navale). - 1. Rientra nelle competenze del Corpo del genio navale:
a) progettare le navi dello Stato in base ai programmi stabiliti dagli organi competenti e gli immobili o le infrastrutture della Marina militare, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento;
b) seguire e controllare la costruzione o il raddobbo delle navi dello Stato, delle macchine, degli impianti e degli attrezzi relativi, nonche' degli immobili e delle infrastrutture della Marina militare;
c) coprire le cariche prescritte dall'ordinamento del Ministero della difesa, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero;
d) imbarcare sulle navi per esercitare funzioni inerenti al proprio servizio per la direzione e l'esercizio degli apparati del sistema nave;
e) dirigere gli arsenali e gli stabilimenti della Marina militare;
f) vigilare i beni e servizi, ovvero materiali e lavori, di competenza del corpo che sono eseguiti dall'industria privata per conto della Marina militare;