g) provvedere a ogni altro servizio tecnico relativo alle costruzioni navali, agli immobili e alle infrastrutture occorrenti alla Marina militare;
h) eseguire le ispezioni generali e quelle sul funzionamento dei servizi di propria competenza.»;
s) all'articolo 121, comma 1:
1) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, compresi gli incarichi di addetti aggiunti e assistenti per la Marina militare all'estero»;
2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche', con il personale in possesso dei previsti titoli e requisiti professionali, progettare, seguire e controllare la costruzione dei materiali inerenti l'impiego degli aeromobili di cui agli articoli 126 e 127, inclusi i relativi allestimenti, armamenti, collaudi, servizi tecnici e interventi di mantenimento»;
3) alla lettera e), le parole: «dirigere, amministrare e svolgere i lavori negli arsenali e stabilimenti» sono sostituite dalle seguenti: «dirigere gli arsenali e gli stabilimenti»;
t) all'articolo 134, comma 3, lettera n), dopo le parole: «n. 81» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ed esercizio delle potesta' organizzative e dei poteri di vigilanza in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro nell'ambito delle proprie strutture e dei propri mezzi operativi»;
u) l'articolo 143 e' sostituito dal seguente:
«Art. 143 (Comando e controllo operativo delle Forze aeree). - 1. Il Comando della squadra aerea esercita, altresi', le funzioni di comando e controllo connesse con le operazioni o esercitazioni aeree d'interesse della Forza armata; il relativo Comandante espleta la funzione di Comandante operativo delle Forze aeree e designa, quando previsto, il Comandante operativo delle Forze aeree interalleate.
2. Il Comando della squadra aerea si integra con il relativo comando interalleato.»;