Titolo I
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per la semplificazione in materia tributaria, al fine di assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare interventi volti all'efficientamento ed al potenziamento dell'azione dell'amministrazione tributaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Rateizzazione debiti tributari
1. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, il comma 7 e' abrogato.
2. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis e' soppresso l'ultimo periodo;
b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: «1-ter. Il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno. 1-quater. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento dell'istanza, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche gia' iscritte alla data di concessione della rateazione».
c) al comma 3, alinea, le parole da: «della» a «successivamente,» sono soppresse e dopo le parole: «due rate» e' inserita la seguente: «consecutive».