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DECRETO-LEGGE: Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.

Consiglio dei Ministri: 24/02/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 52 del 02/03/2012

13. All'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al comma 1 lettera b) che esercitano officine di produzione di energia elettrica azionate da fonti rinnovabili, con esclusione di quelle riconducibili ai prodotti energetici di cui all'articolo 21, la licenza e' rilasciata successivamente al controllo degli atti documentali tra i quali risulti specifica dichiarazione relativa al rispetto dei requisiti di sicurezza fiscale.».

Art. 3

Facilitazioni per imprese e contribuenti

1. Per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, non opera il divieto di trasferimento di denaro contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a condizione che il cedente del bene o il prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia del passaporto del cessionario e /o del committente apposita autocertificazione di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che non e' cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del territorio dello Stato,

b) nel primo giorno feriale successivo a quello di effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo fotocopia del documento di cui alla lettera a) e della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.16 del 24/02/2012
 

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