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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento recante modifica delle disposizioni in materia di stato civile relativamente alla disciplina del nome e del cognome prevista dal Titolo X del DPR 3 novembre 2000, n. 396.

Consiglio dei Ministri: 24/02/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 108 del 10/05/2012

1. L'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente:

"Art. 92.

(Decreto di concessione del prefetto)

1. Trascorso il termine di cui all'articolo 91, il richiedente presenta al prefetto un esemplare dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la sua durata nonche' la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.

2. Il prefetto, accertata la regolarita' delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto.

3. Il decreto di concessione di cui al comma 2, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.".

Art. 6

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 84, 85, 86, 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

Art. 7

Clausola di invarianza della spesa

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento l'amministrazione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.16 del 24/02/2012
 

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