Art. 1
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato dipendenti dalle agenzie di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, di seguito denominato per brevita' «decreto».
2. I contratti collettivi nazionali, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, possono applicare o introdurre disposizioni piu' favorevoli per i lavoratori di quelle previste dal presente decreto. Restano ferme le disposizioni in tema di iscrizione delle agenzie per il lavoro all'Albo informatico di cui all'articolo 4 del decreto, nonche' in ordine al possesso dei requisiti giuridici e finanziari di cui all'articolo 5 del medesimo decreto.
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) "contratto di somministrazione di lavoro": il contratto avente ad oggetto la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'articolo 20;»;
b) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) "missione": il periodo durante il quale, nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, il lavoratore dipendente da un'agenzia di somministrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e' messo a disposizione di un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, e opera sotto il controllo e la direzione dello stesso;
a-ter) "condizioni di base di lavoro e d'occupazione": il trattamento economico, normativo e occupazionale previsto da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, da contratti collettivi o da altre disposizioni vincolanti di portata generale in vigore presso un utilizzatore di cui all'articolo 20, comma 1, ivi comprese quelle relative: