1) all'orario di lavoro, le ore di lavoro straordinario, le pause, i periodi di riposo, il lavoro notturno, le ferie e i giorni festivi;
2) alla retribuzione;
3) alla protezione delle donne in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, nonche' la protezione di bambini e giovani; la parita' di trattamento fra uomo e donna, nonche' altre disposizioni in materia di non discriminazione;».
Art. 3
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, e, per il solo utilizzatore, di cui all'articolo 23, comma 4, secondo periodo, e comma 7-bis, nonche' di cui all'articolo 24, comma 4, lettere a) e b), e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 3.»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 11, comma 2, e' punito con la sanzione penale prevista dal comma 4, primo periodo, chi esige o comunque percepisce compensi da parte del lavoratore in cambio di un'assunzione presso un utilizzatore ovvero per l'ipotesi di stipulazione di un contratto di lavoro o avvio di un rapporto di lavoro con l'utilizzatore dopo una missione presso quest'ultimo.
4-ter. Nelle ipotesi di cui al comma 4-bis in aggiunta alla sanzione penale e' disposta la cancellazione dall'albo.».
Art. 4
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «Per tutta la durata della somministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Per tutta la durata della missione»;