IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17
dicembre 2010 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza in relazione alla concentrazione di
arsenico nelle acque destinate all'uso umano superiore ai limiti di
legge in alcuni comuni del territorio della regione Lazio;
Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata
adottata per consentire la realizzazione dell'impiantistica
necessaria per assicurare alle popolazioni coinvolte l'erogazione di
acqua priva di agenti inquinanti;
Rilevato che la Commissione Europea ha autorizzato fino alla data
del 31 dicembre 2012 le Autorita' italiane ad emettere provvedimenti
derogatori che consentano il mantenimento dell'uso dell'acqua con una
percentuale di arsenico fino a 20 µg/l;
Ritenuto che occorre mantenere in capo alla Struttura commissariale
la conduzione degli interventi necessari a completare il sistema
impiantistico con la tempistica piu' rapida possibile;
Vista la nota del Presidente della regione Lazio - Commissario
delegato del 16 dicembre 2011, con la quale nel trasmettere una
relazione sull'attivita' della struttura commissariale, ha chiesto la
proroga dello stato di emergenza;
Ravvisata pertanto la necessita' di garantire la prosecuzione degli
interventi di potabilizzazione di carattere straordinario ed urgente
finalizzati a ricondurre la concentrazione di arsenico entro i limiti
stabiliti dalla Commissione europea, e la contestuale