somministrazione di acqua destinata al consumo umano;
Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare da possibili gravi
rischi gli interessi pubblici primari quali la salute e l'igiene
pubblica;
Viste le iniziative poste in essere dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in
attuazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 luglio 2010 recante: "Indirizzi per lo svolgimento delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24
febbraio 1992, n. 225";
Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;
Ritenuto, quindi, che la predetta situazione emergenziale persiste,
e che ricorrono i presupposti previsti dall'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di
emergenza;
Acquisita l'intesa della regione Lazio;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 5 marzo 2012;
Decreta:
Per quanto esposto in premessa e' prorogato, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, fino al 31 dicembre 2012, lo stato di emergenza in relazione
alla concentrazione di arsenico nelle acque destinate all'uso umano
superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della
regione Lazio.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.