6. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo comma, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono rese al Ministero dell’economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e di sicurezza nazionale di cui al comma 1, sono aggiornati almeno ogni tre anni.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all’adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l’esercizio dei poteri speciali, di cui al comma 1, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell’interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.
 
Art. 2
(Poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni)
1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri, oltre che con i Ministri competenti per settore, sono individuati le reti e gli impianti, i beni e i rapporti di rilevanza strategica per il settore dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni. Tali decreti sono aggiornati almeno ogni tre anni.