Emblema della Repubblica
Governo Italiano
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Servizi e ricerca nel sito

Ti trovi in: Home : Governo : Provvedimenti

 

DECRETO-LEGGE: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Consiglio dei Ministri: 09/03/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 63 del 15/03/2012

5. L’acquisto a qualsiasi titolo da parte di un soggetto esterno all’Unione europea di partecipazioni in società che detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi del comma 1, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è notificato entro dieci giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività. Per soggetto esterno all’Unione europea si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, che non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede legale o dell’amministrazione ovvero il centro di attività principale in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi stabilito.

6. Qualora l’acquisto di cui al comma 5 comporti una minaccia effettiva di grave pregiudizio agli interessi essenziali dello Stato di cui al comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, l’efficacia dell’acquisto può essere condizionata all’assunzione da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire la tutela dei predetti interessi. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei predetti interessi, non eliminabili attraverso l’assunzione degli impegni di cui al primo periodo, il Governo può opporsi, sulla base della stessa procedura, all’acquisto. Fino alla notifica e, successivamente, fino alla decorrenza del termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale connessi alle azioni o quote che rappresentano la partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti termini, l’operazione può essere effettuata. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli impegni imposti ai sensi del presente comma è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del valore dell’operazione e comunque non inferiore all’uno per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’operazione. In caso di esercizio del potere di opposizione l’acquirente non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina la vendita delle suddette azioni secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il voto determinante di tali azioni sono nulle.

pagina 7 di 11

precedente 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  successiva

Documenti correlati
Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.18 del 9/03/2012
 

Informazioni generali sul sito