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DECRETO-LEGGE: Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni

Consiglio dei Ministri: 09/03/2012
Proponenti: Presidenza
Status: Pubblicato in G.U. n. 63 del 15/03/2012

7. I poteri speciali di cui ai commi 3 e 6 sono esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto riguardo alla natura dell’operazione, i seguenti criteri:

a) l’esistenza, tenuto conto anche delle posizioni ufficiali dell’Unione europea, di motivi oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra l’acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno assunto comportamenti a rischio nei confronti della comunità internazionale desunti dalla natura delle loro alleanze o hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche o con soggetti ad essi comunque collegati;

b) l’idoneità dell’assetto risultante dall’atto giuridico o dall’operazione, tenuto conto anche delle modalità di finanziamento dell’acquisizione e della capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa dell’acquirente, a garantire:

1) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti;

2) il mantenimento, la sicurezza e l’operatività delle reti e degli impianti.

8. Nel caso in cui le attività di rilevanza strategica individuate con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 si riferiscono a società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Ministero dell’economia e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera ai fini dell’esercizio dei poteri speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. Le notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono rese al Ministero dell’economia e delle finanze.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Autorità indipendenti di settore, ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del presente articolo. Fino all’adozione del medesimo decreto, le competenze inerenti le proposte per l’esercizio dei poteri speciali, di cui ai commi 3 e 6, e le attività conseguenti, di cui ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze per le società da esso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero dello sviluppo economico o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza

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Tipo Argomento
Comunicati Consiglio dei Ministri n.18 del 9/03/2012
 

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